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Accordo di prenotazione nella vendita tra privati: utile o rischioso?

Nella vendita privata, tra l’accettazione verbale e l’appuntamento dal notaio passano spesso diverse settimane: un periodo durante il quale un acquirente può tirarsi indietro oppure un altro interessato può fare un’offerta migliore. Un accordo di prenotazione dovrebbe tutelare proprio questa fase, ma dal punto di vista giuridico è più delicato di quanto molti proprietari pensino. Vi spieghiamo quando una prenotazione nella vendita tra privati è ammissibile, quanto può essere elevata la commissione di prenotazione e quali alternative sono spesso la soluzione più sicura.

Che cos’è un accordo di prenotazione?

Un accordo di prenotazione – chiamato anche contratto di prenotazione – è un’intesa scritta con la quale il venditore si impegna a ritirare l’immobile dal mercato per un determinato periodo e a non venderlo a un altro interessato. In cambio, il potenziale acquirente paga spesso una commissione di prenotazione. L’accordo copre la fase tra l’accettazione dell’acquisto e il contratto di compravendita notarile, ossia il periodo durante il quale l’acquirente chiarisce definitivamente il proprio finanziamento ed entrambe le parti preparano l’appuntamento dal notaio.

Nella vendita tramite un agente immobiliare, è quest’ultimo a gestire la prenotazione e a formulare le condizioni. Nella vendita privata, in quanto proprietari, dovete decidere autonomamente se e come effettuare la prenotazione, assumendovi quindi anche il rischio giuridico di un accordo non valido.

Perché i venditori privati prendono in considerazione una prenotazione

Il caso tipico: dopo diverse visite, un interessato ha preso la sua decisione, ma ha ancora bisogno di due-sei settimane per ottenere la conferma del finanziamento dalla propria banca e fissare l’appuntamento dal notaio. In questo periodo intermedio, entrambe le parti desiderano sicurezza. L’acquirente non vuole lasciarsi sfuggire l’immobile a causa di un’offerta più alta da parte di un terzo. Il venditore non vuole che l’interessato si tiri indietro all’ultimo momento, costringendolo a ricominciare da capo.

Un accordo di prenotazione dovrebbe formalizzare questa fiducia reciproca. Segnala serietà e concede a entrambe le parti un lasso di tempo limitato. Proprio qui risiede però il problema: con una semplice prenotazione non è possibile creare un vero obbligo giuridicamente vincolante di acquistare; a tal fine la legge prevede un’altra soluzione.

Quadro della situazione giuridica nel 2026

Per i contratti di compravendita relativi a terreni e immobili si applica un rigoroso obbligo di forma. Ai sensi del § 311b comma 1 BGB, un Contratto con cui qualcuno si impegna a trasferire o acquistare la proprietà di un immobile, soggetto ad autenticazione notarile. Questo vincolo di forma tutela entrambe le parti da decisioni affrettate in una delle operazioni più importanti della loro vita.

L’aspetto decisivo per la prenotazione: il vincolo di forma non si applica solo al contratto di compravendita vero e proprio, ma anche a qualsiasi accordo che eserciti una coazione indiretta all’acquisto o alla vendita. Se il vincolo diventa così forte da avvicinarsi a un obbligo di acquisto o di vendita, anche la prenotazione deve essere stipulata davanti a un notaio. In mancanza della forma prescritta, l’accordo è nullo ai sensi del § 125 BGB – e una commissione pagata può essere richiesta indietro.

È inoltre nota la sentenza della Corte federale di giustizia del 20 aprile 2023 (proc. I ZR 113/22): secondo tale sentenza, le agenzie immobiliari non possono richiedere una commissione di prenotazione nelle proprie condizioni generali di contratto, poiché ciò svantaggia irragionevolmente il cliente (§ 307 BGB) – il cliente non riceve alcun vantaggio significativo e l’agente immobiliare non presta una vera controprestazione. Importante per Lei: questa sentenza riguarda esclusivamente gli agenti immobiliari e le loro condizioni generali di contratto, non il rapporto tra venditore e acquirente privati. Nelle vendite tra privati, quindi, non si applica direttamente. Tuttavia, il principio fondamentale – nessuno svantaggio significativo senza una vera controprestazione – dovrebbe comunque guidarLa.

A quanto può ammontare la commissione di prenotazione?

Tra privati, gli accordi di prenotazione sono molto meno problematici rispetto a quelli conclusi con agenti immobiliari, purché la commissione rimanga bassa. È considerata non problematica una commissione di prenotazione che corrisponda all’incirca ai costi aggiuntivi prevedibili di una nuova commercializzazione. Come orientamento si è affermato un valore di circa lo 0,3 percento del prezzo di acquisto – corrispondente approssimativamente al 10 percento di una consueta provvigione netta dell’agente immobiliare.

La giurisprudenza traccia il limite in modo prudente: il Tribunale distrettuale di Dortmund ritiene già necessario l’atto notarile quando la commissione di prenotazione supera lo 0,3 percento del prezzo di acquisto. In parte vengono ancora tollerate commissioni fino a circa l’1 percento – tuttavia, quanto più elevato è l’importo, tanto maggiore è il rischio che un tribunale vi ravvisi una coazione indiretta all’acquisto e dichiari nullo l’accordo.

Un esempio di calcolo: con un prezzo di acquisto di 400.000 euro, lo 0,3 percento corrisponde a 1.200 euro. Una commissione di questo tipo è di norma non problematica. Se invece pretendesse 15.000 euro, per l’acquirente si verificherebbe uno svantaggio considerevole qualora decidesse di non acquistare. L’accordo sarebbe allora soggetto all’obbligo di autenticazione notarile, inefficace senza notaio – e l’acquirente potrebbe richiedere la restituzione del denaro.

Quando il notaio è obbligatorio?

Quanto più vincolante è strutturata una prenotazione, tanto più è probabile che rientri nell’obbligo di forma. Non appena l’accordo stabilisce un vero obbligo di acquistare o vendere oppure esercita una pressione economica attraverso una commissione elevata, è necessaria l’autenticazione notarile.

Qui emerge la contraddizione vera e propria della prenotazione: un accordo di prenotazione autenticato da un notaio è quasi altrettanto oneroso e costoso del contratto di compravendita stesso. Chi compie questo passo, di norma può far autenticare direttamente il contratto di compravendita. Una prenotazione davvero «a prova di contestazione» è quindi raramente sensata – e una prenotazione priva di obbligo di forma non vincola nessuno in modo affidabile.

FAQ sull’accordo di prenotazione nella vendita tra privati

Un accordo privato di prenotazione è comunque vincolante?

Solo limitatamente. Senza autenticazione notarile non nasce alcun obbligo azionabile di concludere effettivamente il contratto di compravendita. Entrambe le parti possono ancora recedere fino all’appuntamento dal notaio. Una commissione di prenotazione bassa e ammissibile crea soltanto un incentivo economico a mantenere l’impegno all’acquisto – non un vero obbligo di acquistare.

Quanto può essere elevata la commissione di prenotazione?

Come regola generale, l’importo non dovrebbe superare circa lo 0,3 percento del prezzo di acquisto. Se la commissione rimane entro questo limite e corrisponde ai costi di una possibile nuova commercializzazione, di norma non crea problemi. Importi più elevati rischiano di essere classificati come una coercizione indiretta all’acquisto e quindi di diventare inefficaci.

Mi viene restituita la commissione di prenotazione?

Dipende dall’accordo. In caso di prenotazione ammissibile, la commissione viene generalmente imputata al prezzo di acquisto se la compravendita si conclude. Disciplinate in modo chiaro e per iscritto l’imputazione e la restituzione in caso di mancato acquisto. Se l’accordo è eccessivo o nullo per motivi formali, l’acquirente può comunque richiedere la restituzione del pagamento.

La sentenza della BGH del 2023 si applica anche ai venditori privati?

No, non direttamente. La sentenza del 20 aprile 2023 riguarda esclusivamente le commissioni di prenotazione previste nelle condizioni generali di contratto degli agenti immobiliari. Non si applica direttamente ai rapporti tra venditori e acquirenti privati. Il principio giuridico sottostante – nessun onere significativo senza un corrispettivo adeguato – dovrebbe comunque guidarvi nella sua definizione.

Una prenotazione deve essere stipulata davanti al notaio?

Solo se comporta un obbligo indiretto di acquisto o vendita, ad esempio mediante una commissione elevata o un vero obbligo vincolante. In questo caso si applica l’obbligo di autenticazione notarile ai sensi del § 311b BGB, altrimenti l’accordo è nullo. Una prenotazione di importo ridotto e non vincolante è invece possibile senza formalità.

Vantaggi e svantaggi per i venditori privati

Se un accordo di prenotazione sia conveniente dipende dalla vostra situazione. Dovreste valutare questi aspetti:

  • Vantaggio – segnale di serietà: Una prenotazione dimostra che l’interessato fa sul serio ed esclude gli acquirenti indecisi.
  • Vantaggio – finestra temporale: Entrambe le parti ricevono un periodo definito per organizzare il finanziamento e l’appuntamento dal notaio.
  • Svantaggio – falsa sicurezza: Senza forma notarile, la prenotazione non vincola in modo affidabile; un acquirente determinato può comunque tirarsi indietro.
  • Svantaggio – rischio giuridico: Se la commissione è troppo elevata, l’accordo è nullo e il pagamento può essere richiesto indietro – nel peggiore dei casi con controversie e spese legali.
  • Svantaggio – nessuna tutela contro il rifiuto del finanziamento: Se la banca dell’acquirente rifiuta il finanziamento, neppure la migliore prenotazione può essere d’aiuto.
  • Svantaggio – onere senza reale valore aggiunto: Una prenotazione efficace e autenticata costa quasi quanto il contratto di compravendita stesso.

Alternative sicure all’accordo di prenotazione

Invece di puntare su una prenotazione giuridicamente incerta, tutelate meglio la delicata fase tra l’accettazione e il notaio con questi strumenti:

  • Fissare tempestivamente l’appuntamento dal notaio: Più breve è il periodo di attesa, minore è la necessità di una prenotazione. Incaricate per tempo il notaio della redazione della bozza contrattuale.
  • Richiedere una conferma del finanziamento: Prima dell’accettazione, fatevi presentare una conferma vincolante del finanziamento da parte della banca. Questo offre una tutela più affidabile di qualsiasi commissione.
  • Dichiarazione d’intenti vincolante senza pagamento: Una dichiarazione d’intenti scritta e priva di formalità (Letter of Intent) documenta la serietà senza le insidie giuridiche legate a un pagamento in denaro.
  • Comunicare chiaramente le scadenze: Concordate in modo trasparente entro quando dovrà essere fissato l’appuntamento dal notaio e mantenete parallelamente aperto il contatto con altri interessati.

Conclusione: utilità limitata, spesso falsa sicurezza

Un accordo di prenotazione nella vendita tra privati raramente èlo strumento di garanzia efficace che molti considerano. Senza autenticazione notarile vincola a malapena; con l’autenticazione è quasi altrettanto dispendioso quanto il contratto di compravendita stesso. Se desiderate comunque procedere alla prenotazione, mantenete bassa la commissione – come riferimento circa lo 0,3 per cento del prezzo d’acquisto –, limitate nel tempo l’accordo e disciplinate per iscritto la compensazione e il rimborso. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, è meglio recarsi rapidamente dal notaio e farsi dimostrare la solvibilità dell’acquirente mediante una conferma di finanziamento. In questo modo mantenete saldamente sotto controllo la vendita, senza correre rischi giuridici.